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I TRIBUTI SPIEGATI AI LETTORI / Bonus edilizi e cessione del credito, parte seconda: stretta sulla utilizzabilità dei crediti da bonus edilizi e compensazioni di crediti fiscali

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Con la legge n. 67/2024, di conversione del Decreto Agevolazioni Fiscali (D.L. n. 39/2024), entrata in vigore il 29 maggio 2024, si sono ristrette ulteriormente le possibilità di “monetizzare” i bonus edilizi. Ecco la seconda parte delle principali novità.

Bonus edilizi e cessione del credito, seconda parte: stretta sulla utilizzabilità dei crediti da bonus edilizi e compensazioni di crediti fiscali

L’art. 4 del D.L. n. 39/2024 integra l’art. 121 del D.L. n. 34/2020 con un nuovo comma 3-bis, attinente alle casistiche di effettiva utilizzabilità dei crediti in compensazione in capo al legittimo titolare, in relazione alla sua complessiva posizione nei confronti dell’Erario. Infatti, in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero – per importi complessivamente superiori a euro 10.000, per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o sia intervenuta decadenza dalla rateazione – l’utilizzabilità in compensazione dei crediti da bonus, presenti nella Piattaforma telematica dell’Agenzia, è sospesa fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi.

Si tratta, dunque, di un limite che non determina la completa sospensione, ma esclusivamente quella della quota corrispondente ai sospesi verso l’Erario, quasi a voler preservare una necessaria provvista per la copertura dei debiti. La norma, peraltro, introduce un limite minimo di rilevanza (10.000 euro) e si preoccupa di precisare che l’impedimento risulta attuale solo se risultano già scaduti da almeno 30 giorni i termini di pagamento.

Il primo monito delinea il doppio rischio che potrebbe derivare dalla sospensione: non solo, infatti, non si riuscirà a far fronte ai pagamenti che si intendevano assolvere in compensazione, bensì si rischia che il decorso del tempo possa determinare l’impossibilità di effettivo utilizzo del credito in via definitiva, posto che ciascuna quota annua non utilizzata entro l’esercizio viene definitivamente perduta.

Il secondo monito, invece, risulta agganciato alla necessità di adeguare una norma, introdotta con la Legge di bilancio 2024, scritta in modo non del tutto chiaro; in definitiva, il limite in commento concorre con la possibile applicazione di altre norme limitatrici dell’utilizzo dei crediti.

Le modalità di attuazione e la decorrenza delle disposizioni saranno definite con regolamento del Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, ovvero iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero (per importi complessivamente superiori a euro 100.000 per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione), è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione, fatta eccezione per i crediti relativi:

  • ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
  • ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;
  • ai premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Si precisa che, ai soli fini della verifica del superamento del limite dei 100.000 euro, si computano anche le deleghe in compensazione sospese per il ricorrere di profili di rischio del contribuente, ovvero non eseguite per presunta assenza dei crediti spesi in compensazione.

Il divieto non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. Inoltre è comunque ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte; ove non applicabili le nuove disposizioni, resta fermo il blocco alle compensazioni in presenza di debiti scaduti per importi superiori a 1.500 euro.

Rimane immutata la data di efficacia delle nuove regole, fissate al 1° luglio 2024.

Studio Clarizia

A CURA DELLO STUDIO LEGALE TRIBUTARIO CLARIZIA Via Raul Gardini n. 20 – Ravenna / www.studiotributariomc.it

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