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I TRIBUTI SPIEGATI AI LETTORI / Notifica a mezzo posta degli atti impositivi: la prova è a carico dell’ente impositore o dell’agente della riscossione

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Questa settimana nella rubrica si parla di notifica degli atti impositivi e della riscossione, atti che devono assicurare e garantire diritto di difesa sancito dall’art. 24 della Costituzione e quindi riguarda anche la conseguente presunzione di conoscenza degli atti ricettizi cioè gli adempimenti che devono essere espletati affinché la notifica possa ritenersi perfezionata nei confronti del contribuente destinatario.

Notifica a mezzo posta degli atti impositivi: la prova è a carico dell’ente impositore o dell’agente della riscossione

La funzione propria della notificazione è quella di portare l’atto a conoscenza del destinatario, al fine di consentire l’instaurazione del contraddittorio e l’effettivo esercizio del diritto di difesa sancito dall’art. 24 della Costituzione. Per l’ipotesi di notificazione di un atto tributario a mezzo di raccomandata postale, la legge disciplina in maniera puntuale gli adempimenti che devono essere espletati affinché la notifica possa ritenersi perfezionata nei confronti del contribuente destinatario.

Anzitutto, va premesso che la prova di un credito fiscale, ai sensi dell’art. 2697 c.c., può essere fornita solo mediante la produzione in giudizio del titolo su cui essa si fonda, cioè l’avviso di accertamento o la cartella di pagamento. Questi ultimi, per poter verificare che la pretesa fiscale è stata fatta valere nei modi, nei tempi e nelle forme di legge, devono necessariamente essere corredati della relativa relata di notifica cioè il documento dal quale risulta il giorno, l’ora e la persona a cui è stato consegnato ufficialmente (notificato) un atto amministrativo o giudiziario.

Deve escludersi poi che la mancanza della “prova legale” della ricezione dell’atto notificato possa essere sostituita da registri od archivi informatici tenuti dall’Amministrazione finanziaria, quali l’Anagrafe Tributaria. Tale archivio infatti raccoglie e ordina su scala nazionale i dati e le notizie risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce presentate agli uffici dell’amministrazione finanziaria e dai relativi accertamenti, nonché i dati e le notizie che possono comunque assumere rilevanza ai fini tributari, dati che vengono trasmessi ed utilizzati dagli uffici operativi per l‘esecuzione delle verifiche e degli accertamenti fiscali.

In considerazione della specifica funzione istruttoria cui è preordinato detto archivio, non è dato, pertanto, attribuire efficacia probatoria privilegiata ai dati e notizie iscritti nell’archivio informatico con la conseguenza che l’archiviazione nell’anagrafe tributaria delle informazioni e dati in questione, non produce alcuna certezza in ordine alla provenienza, alle dichiarazioni od ai fatti in essa rappresentati (art. 2700 c.c.), non potendo pertanto assurgere il mero estratto dell’archivio informatico dell’anagrafe tributaria a prova documentale del dato in esso annotato.

Questo sacrosanto principio è stato ribadito in numerose pronunce della Corte di Cassazione, secondo cui l’onere di provare la regolare notificazione delle cartelle di pagamento debba essere assolto mediante produzione in giudizio della relata di notificazione, ovvero dell’avviso di ricevimento, essendo esclusa la possibilità di ricorrere a documenti equipollenti, quali, ad esempio, registri o archivi informatici dell’Amministrazione finanziaria o attestazioni dell’ufficio postale.

In particolare, per i casi di temporanea assenza del destinatario, nel rispetto del dettato normativo e dell’insegnamento elaborato dalla Giurisprudenza in aderenza ai parametri costituzionali, risulta indispensabile la produzione dell’avviso di ricevimento, regolarmente timbrato e sottoscritto dall’agente postale, della raccomandata con la quale il destinatario stesso è notiziato dell’avvenuto deposito del piego presso l’Ufficio postale. Ciò perché soltanto dall’esame di tale documento è possibile verificare se tale comunicazione è giunta nella sfera di legale conoscenza dell’interessato e se, quindi, la notifica è stata ritualmente eseguita. Qualora sia assente la prova dell’esecuzione di tutti i passaggi procedurali che – ai sensi di legge – consentono di ritenere validamente perfezionata la notificazione postale eseguita nei confronti di soggetto temporaneamente assente, la notifica deve ritenersi irrituale.

In particolare, affinché la notifica possa dirsi valida, è indispensabile la prova non solo della spedizione della comunicazione di avvenuto deposito presso l’albo comunale, ma altresì della relativa ricezione effettiva, o almeno “legale”, vale a dire l’ingresso della comunicazione nella sfera di conoscibilità del destinatario.

Sulla premessa della incontestabile necessità, per l’Agenzia delle Entrate, di produrre in giudizio copia della cartella di pagamento (o del prodromico avviso di accertamento) corredata dalla relativa relata di notifica debitamente compilata, ne consegue che, in mancanza di detta prova e, in assenza di atti che interrompano il decorso del termine di prescrizione, le somme richieste possono risultare prescritte, cosicché qualsivoglia pretesa in tal senso dell’Ufficio, dunque, sarebbe illegittima.

Studio Clarizia

A CURA DELLO STUDIO LEGALE TRIBUTARIO CLARIZIA Via Raul Gardini n. 20 – Ravenna / www.studiotributariomc.it

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