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I TRIBUTI SPIEGATI AI LETTORI / Le cose da sapere sull’imposta di soggiorno, che potrebbe essere estesa a tutti i Comuni

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Questa settimana nella rubrica si parla dell’Imposta di soggiorno e della recente proposta di modifica da parte del Governo.

Ecco cosa c’è da sapere sull’imposta di soggiorno, che potrebbe essere estesa a tutti i Comuni che vorranno applicarla

L’imposta di soggiorno, introdotta dal D.Lgs. n. 23/2011, è un tributo locale istituito dai comuni italiani, al fine di finanziare la valorizzazione delle risorse turistiche locali e migliorare i servizi offerti ai visitatori.

Ai sensi del comma 1 dell’art. 4 del suddetto Decreto, i comuni capoluogo di provincia, le Unioni di comuni, nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte possono istituire, con deliberazione del rispettivo Consiglio, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio.

La tassa si applica, secondo criteri di gradualità, in proporzione al prezzo per notte di soggiorno. In particolare, le città turistiche che scontano l’imposta più elevata sono quelle di Città del Vaticano e Venezia (nella quale è prevista altresì l’imposta di sbarco per l’accesso alla laguna).

Tra le ipotesi di riforma da parte del Governo, l’imposta di soggiorno (non solo ai capoluoghi, o a quelli turistici, o considerati città d’arte).

In più potrebbe essere rimodulata: si parte da un importo fino a 5 euro nel caso di costo del pernottamento inferiore a 100 euro e si sale ad un massimo di 25 euro al giorno negli alberghi di extralusso (oltre 750 euro a notte). Lo prevede una norma, ancora in fase di bozza, che potrebbe essere inserita in un prossimo decreto e che potrebbe ridisegnare il perimetro del tributo pagato dai turisti. I soggetti passivi di tale imposta (cioè quanti la pagano) sono tutti coloro che pernottano presso le strutture ricettive.

Si evidenzia, poi, che a seguito delle recenti modifiche intervenute sulla normativa nazionale, i gestori delle strutture ricettive, alberghiere ed extralberghiere presenti nel comune sono divenuti i soggetti responsabili per il riversamento al Comune dell’Imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi (in sostanza il cliente paga la tassa di soggiorno alla struttura ricettiva e il gestore della struttura la versa al Comune in cui si trova ad operare).

Ogni Comune può adottare, mediante proprio Regolamento, forme di esenzione in favore di determinate categorie di soggetti. La violazione delle disposizioni relative alla tassa di soggiorno può comportare sanzioni amministrative nei confronti del gestore della struttura ricettiva e/o del soggetto interessato che non versa il tributo dovuto.

In particolare, dal 2022 il Ministero delle Finanze ha introdotto l’obbligo di dichiarazione trimestrale dell’imposta di soggiorno, che deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, dai responsabili di imposta (i gestori delle strutture) ai Comuni che l’hanno istituita.

Infine, per le cosiddette “locazioni brevi”, ossia le locazioni di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a trenta giorni (ivi comprese anche quelle che prevedono la prestazione di servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali), la dichiarazione dell’Imposta deve essere presentata dal soggetto che incassa il canone o il corrispettivo.

L’omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile comporta sanzioni amministrative nella misura dal 100 % al 200% dell’importo dovuto.

Studio Clarizia

A CURA DELLO STUDIO LEGALE TRIBUTARIO CLARIZIA Via Raul Gardini n. 20 – Ravenna / www.studiotributariomc.it

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