I TRIBUTI SPIEGATI AI LETTORI / L’agevolazione prima casa sull’imposta di registro decade se l’acquirente non fissa come abitazione principale l’immobile acquistato

Questa settimana nella rubrica si parla di agevolazione prima casa sull’imposta di registro: decade dall’agevolazione il contribuente che non adibisce ad abitazione principale l’immobile acquistato, stabilendo la residenza nei termini previsti, anche se nel Comune di riferimento svolge la sua attività lavorativa.

Agevolazione prima casa: la decadenza c’è in caso di mancato trasferimento della residenza

In tema di agevolazione prima casa ai fini dell’imposta di registro, la decadenza a seguito dell’alienazione infraquinquennale dell’immobile è esclusa solo in caso di successivo acquisto, entro un anno dall’alienazione, di un altro immobile adibito ad abitazione principale. Decade dal beneficio, quindi, l’acquirente che non adibisce ad abitazione principale l’immobile acquistato stabilendovi la residenza, anche se in quel Comune egli svolga la propria attività lavorativa.

Ciò in quanto le condizioni che evitano la decadenza dall’agevolazione in caso di vendita infraquinquennale sono autonome e distinte da quelle previste per la concessione del beneficio. In particolare, in tema di agevolazione “prima casa”, l’art. 1, nota II bis, della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 stabilisce, tra le altre condizioni, che l’aliquota agevolata dell’imposta di registro si applica, purché l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività.

La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall’acquirente nell’atto di acquisto. Inoltre, se prima del decorso del termine di cinque anni dalla data dell’acquisto, l’acquirente vende l’immobile agevolato, egli non decade dal beneficio sull’immobile riacquistato solo se, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici, proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.

Sulla base della noma, pertanto, si evince che la decadenza dal beneficio “prima casa”, conseguente all’alienazione dell’immobile prima che decorrano cinque anni dall’acquisto, si evita solo alle condizioni che intervenga l’acquisto di un altro immobile entro un anno dall’alienazione e che tale immobile sia acquistato per essere adibito ad abitazione principale del contribuente.

La norma, quindi, individua le regole impeditive della decadenza in maniera autonoma e distinta da quelle previste per poter accedere al beneficio stesso.

Sul punto la Giurisprudenza di legittimità ha affermato che la differenza di disciplina trova giustificazione nell’intenzione del Legislatore di favorire l’acquisto della casa di proprietà, tutelato anche a livello costituzionale (art. 47, comma 2, Cost.), anche a coloro i quali siano costretti a ripetuti trasferimenti di residenza, per le contingenti necessità della vita e, al contempo, di evitare che l’agevolazione possa assecondare intenti speculativi, mediante la concessione del beneficio fiscale ad acquisti, rivendite e successivi acquisti, di fatto sganciati dalla soddisfazione di esigenze abitative (cfr. Cass. n. 17148/2018), così rimarcando che, ai fini della rilevanza del nuovo acquisto effettuato nell’anno successivo alla rivendita infraquinquennale (sul piano della conservazione delle agevolazioni già godute), deve sussistere il requisito della destinazione del nuovo immobile ad abitazione principale, senza che sia sufficiente neppure l’intenzione di detta destinazione, come invece consentito dall’art. 1, nota II bis, comma 1, lett a), della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986.

Dunque, il contribuente decade dal diritto di poter usufruire del beneficio fiscale se non ha adibito ad abitazione principale l’immobile riacquistato, a nulla rilevando che nel comune in cui si trova l’immobile da ultimo acquistato questi svolgeva la propria attività lavorativa.

In esito, la Cassazione ha individuato il seguente principio di diritto: in tema di agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa, la decadenza dal beneficio a seguito dell’alienazione infraquinquennale dell’immobile è esclusa solo in caso di successivo acquisto, entro un anno dall’alienazione, di un altro immobile adibito ad abitazione principale, senza che assuma alcun rilievo la circostanza che, nel comune in cui quest’immobile è ubicato, l’acquirente eserciti la propria attività lavorativa, perché tale evenienza è considerata dall’art. 1, nota II bis, della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 solo per la concessione del beneficio, e non anche per impedirne la decadenza, in base a disposizioni che, riguardando agevolazioni, devono essere di stretta interpretazione.