I TRIBUTI SPIEGATI AI LETTORI / Riforma della riscossione, ecco le novità in arrivo dopo la recente approvazione (prima parte)

Questa settimana nella rubrica si parla della recente riforma della riscossione, a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, avvenuta il 3 luglio 2024, del definitivo testo del decreto legislativo contenente disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione.

Riforma della riscossione: tutte le novità in arrivo (PARTE PRIMA)

Il Consiglio dei Ministri del 3 luglio 2024 ha approvato il decreto legislativo contenente le disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione. Sono previste alcune rilevanti novità rispetto alla versione approvata in esame preliminare, tra cui le nuove norme sul discarico dei ruoli e sull’impugnabilità del ruolo e della cartella. Analizziamo queste novità previste dal decreto.

A decorrere dal 1° gennaio 2025 le somme non riscosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento sono automaticamente discaricate, sulla base delle disposizioni previste da specifico decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. Sono temporaneamente escluse dal discarico automatico le quote affidate all’Agenzia Entrate Riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025 per le quali:

a) al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento risulta sospesa la riscossione, ovvero pendono ancora procedure esecutive procedure esecutive o concorsuali;

b) tra la data di affidamento e il 31 dicembre del quinto anno a esso successivo sono conclusi accordi ai sensi del codice della crisi di impresa codice della crisi di impresa e dell’insolvenza ovvero sono intervenute rateizzazioni delle cartelle o dilazioni conseguenti all’applicazione di istituti agevolativi previsti per legge, ancora in essere al predetto 31 dicembre ovvero per i quali, entro la medesima data, si sono verificati l’inadempimento, la revoca o la decadenza dal beneficio ovvero, nel medesimo periodo di tempo, è stata disposta la sospensione della riscossione per almeno 18 mesi anche non continuativi.

In tema di rateazione dei debiti, poi, le relative norme sulla dilazione non hanno subito sostanziali modifiche rispetto al testo originario del decreto, approvato dal Consiglio dei Ministri in esame preliminare. Le modifiche in tema di rateazione delle somme dovute in base alle cartelle di pagamento o agli atti esecutivi avranno effetto solo a partire dal 1° gennaio 2025.

Il nuovo comma 1 dell’art. 19 consentirà ai contribuenti di ottenere la ripartizione fino a un massimo di 84 rate, pari a 7 anni (in luogo delle 72 oggi previste, pari a 6 anni) del pagamento delle somme iscritte a ruolo o affidate all’agente della riscossione, di importo inferiore o pari inferiore a 120.000 euro, su semplice richiesta del contribuente, che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria.

La ripartizione in 84 rate varrà per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026. Per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028 le rate potranno essere 96 (8 anni), mentre per quelle presentate dal 1° gennaio 2029 le rate potranno essere 108 (9 anni). Per ottenere la dilazione di somme iscritte a ruolo di importo superiore a 120.000 euro, il contribuente oggi deve documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria.

Per attestarla ai fini della concessione del piano rateale, il contribuente persona fisica e il titolare di ditta individuale in regime fiscale semplificato deve allegare la certificazione relativa all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare, mentre le altre imprese (ivi comprese le ditte individuali in contabilità ordinaria), il prospetto per la determinazione dell’indice di liquidità e dell’indice Alfa e copia dell’ultimo bilancio approvato e depositato presso il Registro delle Imprese.

La ripartizione è, comunque, concessa fino ad un massimo di 72 rate massimo (6 anni). La dilazione può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a 72 mesi (6 anni), a condizione che non sia intervenuta decadenza, in caso di comprovato peggioramento della situazione di temporanea obiettiva difficoltà.

Inoltre, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, la dilazione può essere aumentata fino a 120 rate mensili.  Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di difficoltà quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) accertata impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;

b) solvibilità del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile. A tali fini, se il modello I.S.E.E. non consente di comprovare il peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica, potranno essere valutate, alternativamente, le seguenti circostanze che lo hanno determinato, opportunamente documentate: cessazione del rapporto di lavoro di uno dei componenti del nucleo familiare; contestuale scadenza di obbligazioni pecuniarie anche relative al pagamento corrente (in autoliquidazione) di tributi e contributi di entità rilevante in rapporto all’ I.S.E.E.; spese mediche determinate da una grave patologia insorta nel nucleo familiare; decesso di uno dei componenti, che è fonte di reddito del nucleo familiare; nascita di uno o più figli uno o più figli all’interno del nucleo familiare; eventi provocati da forza maggiore o improvvise e oggettive crisi di mercato; cessazione dell’attività della ditta individuale (risultante dal Registro delle imprese); altri motivi altri motivi da specificare.